REGOLAMENTO QUADRO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'ATENEO BARESE

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

    Il presente regolamento disciplina il Sistema Bibliotecario di Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 56 del vigente statuto dell’Università di Bari.
    Finalità del Servizio Bibliotecario d'Ateneo è di assicurare in modo coordinato la migliore fruizione, la conservazione, il restauro e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico dell'Università di Bari e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e documentari a supporto della didattica e della ricerca.
    L'articolazione del Sistema Bibliotecario è realizzata su tre livelli.

Art. 2

I LIVELLO

COMITATO DI INDIRIZZO

    Il Comitato di indirizzo è rappresentativo degli Organi di Governo dell'Università con i quali interagisce.

    Il Comitato è composto da:

    Il Comitato predispone il piano di sviluppo pluriennale del sistema bibliotecario che rimette agli Organi di Governo per l’approvazione di competenza, e valuta il conseguimento degli obiettivi con una relazione annuale che trasmette agli organi di governo.
    Il Comitato delibera su tutte le questioni di carattere generale relative al Sistema bibliotecario di Ateneo.

    In particolare definisce:

    Il Comitato formula proposte in ordine:     Il Comitato sente, su specifiche materie, il Direttore Amministrativo, i Coordinatori generali delle biblioteche, il Consiglio degli Studenti, il Collegio dei Direttori di Dipartimento.
    Il Comitato è costituito con provvedimento del Rettore.

COMITATO DI GESTIONE

    Il Comitato di gestione è composto da:

    Il Comitato di gestione dà attuazione alle delibere del Comitato di indirizzo.

    In particolare:

    Il Comitato di gestione:     gode della disponibilità dei seguenti fondi:     I fondi di cui al comma precedente sono imputati ad appositi capitoli di bilancio dell'Università, in una partita contabile intestata al Comitato di gestione. È vietato al Comitato ricevere fondi, se non per il tramite dell'Amministrazione centrale.
    La gestione amministrativa e contabile del Comitato è disciplinata dalle norme di cui al Titolo VI del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
    In particolare, il Presidente è responsabile della gestione amministrativa e contabile. Egli provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alle spese occorrenti al funzionamento e a quant'altro connesso all'attività del Comitato, con le modalità di seguito indicate:

    a) autonomamente fino al limite di L. 5.000.000 (cinquemilioni), con l'obbligo di rendicontazione trimestrale al Comitato;

    b) previa autorizzazione del Comitato per le spese eccedenti l'importo di cui alla lettera a) e sino al limite di
       15.000.00 (quindicimilioni);

    c) previa autorizzazione del Comitato e del C.d.A. per importi superiori al limite du cui alla lettera b).

    Nel caso di cui al punto c), per importi fino a 50.000.000 (cinquantamilioni) le procedure concorsuali sono a carico dell'organismo proponente; oltre tale limite, le procedure saranno curate dall'Amministrazione centrale.
    Al Presidente spetta la competenza di stipulare i contratti per conto del Comitato di gestione nell'ambito dei fondi ad esso assegnati. La contrattazione, l'individuazione delle ditte e/o persone da invitare e l'aggiudicazione, spettano al Presidente per importi non superiori a L. 15.000.000 (quindicimilioni), esclusa IVA, ovvero al Comitato, per importi superiori a tale limite e fino ad un massimo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), esclusa IVA.
    Per importi superiori a L. 50.000.000 (cinquantamilioni), la competenza a deliberare spetta al C.d.A. su proposta del Comitato di gestione. In tali casi il C.d.A., su proposta del Comitato di gestione, nomina apposite Commissioni con le funzioni di cui agli artt. 53 e 55 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
    Le fatture, le note, i conti e simili sono vistate dal Presidente ai fini dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel succitato Regolamento.
    Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilità dei fondi del Comitato di gestione, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, costituiscono economie di gestione e possono essere rassegnate, su motivata richiesta, nell'esercizio successivo con deliberazione del C.d.A.
    Per gli stanziamenti relativi a spese specificatamente finalizzate si applica l'istituto di riporto.
    Responsabile dei procedimenti di competenza del Comitato è il Presidente.
    Ferma restando la legittimazione del Presidente a provvedere, nell'ambito dei fondi assegnati, alle spese occorrenti al funzionamento del Comitato e a quant'altro connesso alla sua attività, il Presidente può individuare formalmente, con atto scritto e motivato, altro soggetto responsabile del procedimento o di tipologia di procedimenti.
    Il Comitato di gestione è costituito con provvedimento del Rettore.

NORMA DI ORGANIZZAZIONE
    Le attività del Comitato di indirizzo e del Comitato di gestione sono supportate da un apposito ufficio di coordinamento diretto da un Coordinatore generale di biblioteca anche con funzioni di segretario verbalizzante in entrambi gli Organi.
    L'ufficio di coordinamento cura, fra l'altro, gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e contabile del Comitato di gestione e tutte le relazioni con l'Amministrazione centrale.

Art. 3

II LIVELLO

    Il Sistema Bibliotecario si articola in aree funzionali ai servizi che sono individuate dal Comitato di Indirizzo e possono essere ridefinite ogni tre anni.

COMITATI TECNICO SCIENTIFICI DI AREA

    I Comitati tecnico-scientifici di area svolgono attività di indirizzo e programmazione per ciascuna area e hanno funzioni consultive e propositive interagendo con il Comitato di indirizzo e con quello di gestione.

    I Comitati sono composti da:

    Il Presidente è eletto fra i cinque docenti dal Comitato Tecnico Scientifico.

COORDINATORI DI BIBLIOTECHE (CO.BI.)

    I Coordinatori sovrintendono al funzionamento dei Servizi Bibliotecari e di documentazione afferenti all'area, secondo l'indirizzo definito dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Area.
    Fanno riferimento al Comitato di gestione con cui interagiscono anche con riunioni periodiche.
    Ciascun Coordinatore di biblioteca persegue le seguenti finalità:

Art. 4

III LIVELLO

BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ, BIBLIOTECHE DI DIPARTIMENTO, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE

    Le biblioteche e i centri di documentazione sono strutture inserite funzionalmente nel Sistema Bibliotecario di Ateneo, hanno funzione di raccolta, conservazione, restauro e fruizione di documenti relativi a definite partizioni disciplinari, a specifiche tipologie di utenti o a particolari funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca. Sono dotate di risorse necessarie a consentire l'ordinamento, il reperimento e la consultazione del materiale.

DIREZIONE DI BIBLIOTECA

    Le Biblioteche sono affidate alla responsabilità di personale dell'area delle biblioteche, in funzione della tipologia, della grandezza e della pluralità dei servizi offerti.
    Il personale delle biblioteche, anche se assegnato a specifiche strutture, è funzionalmente inserito nel Sistema Bibliotecario di Ateneo.
    La Direzione delle Biblioteche di Facoltà è, di norma, affidata ad unità di VIII livello.
    Ferme restando le responsabilità del Direttore del Dipartimento, la responsabilità della conduzione della Biblioteca di Dipartimento è affidata, di norma, ad unità di VIII livello.

DURATA

    Tutti gli organi del Sistema bibliotecario durano in carica tre anni accademici e i rappresentanti delle componenti elettive sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

NORMA TRANSITORIA

    Le unità di personale, a qualunque struttura assegnate, in servizio presso le biblioteche, conservano l’attuale assegnazione e costituiscono risorse umane del Sistema Bibliotecario.