REGOLAMENTO QUADRO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'ATENEO BARESE
Art. 1
PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento disciplina il Sistema Bibliotecario
di Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 56 del vigente statuto dell’Università
di Bari.
Finalità del Servizio Bibliotecario d'Ateneo
è di assicurare in modo coordinato la migliore fruizione, la conservazione,
il restauro e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico dell'Università
di Bari e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e documentari a supporto
della didattica e della ricerca.
L'articolazione del Sistema Bibliotecario è
realizzata su tre livelli.
Art. 2
I LIVELLO
COMITATO DI INDIRIZZO
Il Comitato di indirizzo è rappresentativo degli Organi di Governo dell'Università con i quali interagisce.
Il Comitato è composto da:
In particolare definisce:
COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione è composto da:
In particolare:
a) autonomamente fino al limite di L. 5.000.000 (cinquemilioni), con l'obbligo di rendicontazione trimestrale al Comitato;
b) previa autorizzazione del Comitato per le spese
eccedenti l'importo di cui alla lettera a) e sino al limite di
15.000.00 (quindicimilioni);
c) previa autorizzazione del Comitato e del C.d.A. per importi superiori al limite du cui alla lettera b).
Nel caso di cui al punto c), per importi fino a 50.000.000
(cinquantamilioni) le procedure concorsuali sono a carico dell'organismo
proponente; oltre tale limite, le procedure saranno curate dall'Amministrazione
centrale.
Al Presidente spetta la competenza di stipulare
i contratti per conto del Comitato di gestione nell'ambito dei fondi ad
esso assegnati. La contrattazione, l'individuazione delle ditte e/o persone
da invitare e l'aggiudicazione, spettano al Presidente per importi non
superiori a L. 15.000.000 (quindicimilioni), esclusa IVA, ovvero al Comitato,
per importi superiori a tale limite e fino ad un massimo di L. 50.000.000
(cinquantamilioni), esclusa IVA.
Per importi superiori a L. 50.000.000 (cinquantamilioni),
la competenza a deliberare spetta al C.d.A. su proposta del Comitato di
gestione. In tali casi il C.d.A., su proposta del Comitato di gestione,
nomina apposite Commissioni con le funzioni di cui agli artt. 53 e 55 del
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Le fatture, le note, i conti e simili sono vistate
dal Presidente ai fini dell'attestazione della regolarità della
fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità
dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel succitato Regolamento.
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio
sulle disponibilità dei fondi del Comitato di gestione, ad eccezione
di quelle di cui al comma successivo, costituiscono economie di gestione
e possono essere rassegnate, su motivata richiesta, nell'esercizio successivo
con deliberazione del C.d.A.
Per gli stanziamenti relativi a spese specificatamente
finalizzate si applica l'istituto di riporto.
Responsabile dei procedimenti di competenza del
Comitato è il Presidente.
Ferma restando la legittimazione del Presidente
a provvedere, nell'ambito dei fondi assegnati, alle spese occorrenti al
funzionamento del Comitato e a quant'altro connesso alla sua attività,
il Presidente può individuare formalmente, con atto scritto e motivato,
altro soggetto responsabile del procedimento o di tipologia di procedimenti.
Il Comitato di gestione è costituito con
provvedimento del Rettore.
Le attività del Comitato di indirizzo e del Comitato di gestione sono supportate da un apposito ufficio di coordinamento diretto da un Coordinatore generale di biblioteca anche con funzioni di segretario verbalizzante in entrambi gli Organi.NORMA DI ORGANIZZAZIONE
Art. 3
II LIVELLO
Il Sistema Bibliotecario si articola in aree funzionali ai servizi che sono individuate dal Comitato di Indirizzo e possono essere ridefinite ogni tre anni.
COMITATI TECNICO SCIENTIFICI DI AREA
I Comitati tecnico-scientifici di area svolgono attività di indirizzo e programmazione per ciascuna area e hanno funzioni consultive e propositive interagendo con il Comitato di indirizzo e con quello di gestione.
I Comitati sono composti da:
COORDINATORI DI BIBLIOTECHE (CO.BI.)
I Coordinatori sovrintendono al funzionamento dei
Servizi Bibliotecari e di documentazione afferenti all'area, secondo l'indirizzo
definito dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Area.
Fanno riferimento al Comitato di gestione con cui
interagiscono anche con riunioni periodiche.
Ciascun Coordinatore di biblioteca persegue le seguenti
finalità:
III LIVELLO
BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ, BIBLIOTECHE DI DIPARTIMENTO, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
Le biblioteche e i centri di documentazione sono strutture inserite funzionalmente nel Sistema Bibliotecario di Ateneo, hanno funzione di raccolta, conservazione, restauro e fruizione di documenti relativi a definite partizioni disciplinari, a specifiche tipologie di utenti o a particolari funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca. Sono dotate di risorse necessarie a consentire l'ordinamento, il reperimento e la consultazione del materiale.
DIREZIONE DI BIBLIOTECA
Le Biblioteche sono affidate alla responsabilità
di personale dell'area delle biblioteche, in funzione della tipologia,
della grandezza e della pluralità dei servizi offerti.
Il personale delle biblioteche, anche se assegnato
a specifiche strutture, è funzionalmente inserito nel Sistema Bibliotecario
di Ateneo.
La Direzione delle Biblioteche di Facoltà
è, di norma, affidata ad unità di VIII livello.
Ferme restando le responsabilità del Direttore
del Dipartimento, la responsabilità della conduzione della Biblioteca
di Dipartimento è affidata, di norma, ad unità di VIII livello.
DURATA
Tutti gli organi del Sistema bibliotecario durano in carica tre anni accademici e i rappresentanti delle componenti elettive sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
NORMA TRANSITORIA
Le unità di personale, a qualunque struttura assegnate, in servizio presso le biblioteche, conservano l’attuale assegnazione e costituiscono risorse umane del Sistema Bibliotecario.